Istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede
Con la legge 180/2026 viene introdotta l'istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede per motivi di studio, lavoro o cura, nonché i caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a cure mediche.
A chi è rivolto
Agli elettori temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella di iscrizione elettorale per motivi di studio, lavoro o cura, nonché i caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a cure mediche.
Descrizione
Con la legge 180/2026 viene introdotta l'istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede per motivi di studio, lavoro o cura, nonché i caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a cure mediche.
Come fare
Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co.2 e 3);
- gli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co.4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
Cosa serve
Requisito necessario è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6). Essa contiene l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.
Il modello di domanda, in formato pdf editabile (sotto pubblicato), è da inviare ai seguenti recapiti:
comunepettoranosulgizio@pec.it
info@comune.pettorano.aq.it
sportello protocollo presso Comune di Pettorano Sul Gizio Piazza Zannelli 12.
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede devono essere allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6).
Cosa si ottiene
Gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma 12).
L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto “fuori sede” il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (comma 9).
Tempi e scadenze
| Categoria di “Fuori sede” |
Termine per la domanda |
Consultazioni interessate |
Studio o lavoro, condizione già in essere
(comma 2) |
entro il 31 dicembre di ciascun anno |
quelle dell’anno
successivo |
Studio o lavoro, condizione sorta dopo il
31 dicembre (comma 3) |
entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
quelle dell’anno in corso |
Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o
familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5) |
non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
quelle dell’anno in corso |
L' iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
Quanto costa
gratuito
Riferimenti Normativi
Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” (art. 8).
L’articolo 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Condizioni di servizio
La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1).
Non si applica alle elezioni amministrative regionali.