PREMESSO che i terreni incolti, di proprietà pubblica o privata, presenti nel territorio comunale del Comune di Pettorano Sul Gizio costituiscono potenziali siti di rischio per l'innesco e la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, degli animali e delle cose;
PREMESSO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell’incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami delle piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;
CONSIDERATO che il Comune di Pettorano sul Gizio è l'Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio e del SIC-ZSC "Monte Genzana";
CONSIDERATO che il territorio della Riserva Monte Genzana Alto Gizio, con un'estensione di 3164 ha che ricadono interamente nel territorio del Comune di Pettorano sul Gizio, riveste un ruolo di notevole importanza nell'ambito del sistema delle aree protette regionali, in quanto, si pone come corridoio ecologico tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Parco Nazionale della Majella e considerato che il suo territorio, compreso tra i 530 m s.l.m. del fiume Gizio ed i 2170 m s.l.m. del Monte Genzana, è costituito da ambienti naturali assai diversi che custodiscono un elevato patrimonio floristico e faunistico;
CONSIDERATO che l’art. 8 della legge 21 giugno 1996, n 38 e l’art. 15 delle norme tecniche del Piano di Assetto della Riserva Regionale Monte Genzana Alto Gizio vietano l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati, nonché il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
PREMESSO ed evidenziato che il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell’aria e la qualità delle acque;
TENUTO CONTO che le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo per il potenziale innesco di incendi;
RITENUTO necessario adottare ogni misura utile a mitigare il reiterarsi di eventi calamitosi verificatisi negli anni passati e cagionati dal propagarsi di incendi boschivi o di interfaccia e di ogni eventuale causa di possibile innesco e/o di propagazione degli incendi;
CONSTATATO CHE, in particolare che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale e rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
PREMESSO che con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.1/APC/2026 del 22.06.2026 , è stato dichiarato lo “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi “per il corrente anno 2026 fissando quale di inizio del periodo di grave pericolosità il giorno 2.06.2026 e quella di chiusura il giorno 15.10.2026 e fissando l’apertura della Campagna antincendio annuale il giorno 06.07.2026 e quella di chiusura il giorno 13.09.2026 sull’intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi;
TENUTO CONTO dell’eccezionale ondata di caldo e dell’allerta disposto dalla Protezione civile regionale al fine di prevenire gli incendi;
ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs n. 267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTI:
- la Legge 21.11.2000 n. 353 e ss.mm.ii.“Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- la L. R. 4 Gennaio 2014 n. 3;
- l'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000;
- il D.P.R. 11.07.1980 n. 753;
- il D.Lgs. 19.08.2016, n. 177;
- il D.Lgs. 02.01.2018 n. 1;
- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Piano di Protezione Civile Comunale;
ORDINA
- Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, fino al 15 ottobre 2026 il divieto di:
- accensione di fuochi, di ogni genere, in corrispondenza o in prossimità di terreni condotti a coltura agraria o incolti, pascolo, aree boscate, erborate o cespugliate, di serbatoi di GPL e tubazioni di gas, lungo strade e, in genere, in tutte le aree a rischi sopra indicate e/o in qualunque luogo che, per le sue caratteristiche, sia pericolosi per lo sviluppo di incendi, eccetto nelle aree appositamente attrezzate dei “punti fuoco” specificatamente realizzati allo scopo;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale), fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generale fiamma libera; inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi;
- nel periodo estivo e fino al 30 settembre, l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014;
- gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
SANZIONI
Salvo che il fatto non costituisca reato, per la mancata osservanza di quanto disposto nella presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale oltre a quelle indicate dall’art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000 da euro 25,00 a euro 500,00 e dall’art. 81 della L.R. n. 3 del 04/01/2014 da euro 100,00 a ero 1.000,00.
VIGILANZA
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
INVITA
Ogni cittadino, anche turista o gitante, a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento dando comunicazione immediata alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) – numero verde gratuito 800-861-016 o al numero unico europeo di Emergenza 112;
DISPONE
1. La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Pettorano sul Gizio;
2. la diffusione della presente Ordinanza per il tramite dei principali canali di informazione;
3. La notifica della seguente Ordinanza:
- Prefettura di L’aquila – UTG
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Commissariato di Polizia di Stato
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Sulmona;
- Comando Stazione Carabinieri di Pettorano sul Gizio;
- Corpo di Polizia Locale di Pettorano Sul Gizio;
- Agenzia di Protezione Civile Regione Abruzzo
- Al Gruppo comunale volontari di protezione civile
- Amministrazione Provinciale L’Aquila
AVVISA
che a norma della disposizione di cui all’art. 3, 4° comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR Abruzzo entro il termine di sessanta giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto da parte dei destinatari, oppure ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di L’Aquila entro 30 giorni dalla pubblicazione.
IL SINDACO
Francesco Cantelmi