Vista la nota pervenuta in data 25.05.2026 ed assunta al prot. di questo Ente al n. 3216 pari data, con la quale Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione di Ancona – S.O. Unità Territoriale di Pescara – chiede l’emissione di apposita ordinanza “volta a prevenire i pericoli di incendio e caduta alberi”, che obblighi i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti la linea ferroviaria, di provvedere alla pulizia delle aree fino a 20 metri dal confine ferroviario;
Richiamati gli artt. 48, 52, 55 e 56 del D.P.R n. 753/1980:
Art. 48
“E’ vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita la accensione e le cautele necessarie,”
Art. 52
“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà', occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.”
(…)
Art. 55
“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.”
Art.56
“Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario.
Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.
La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.
Atteso che lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo la linea ferroviaria rappresenta un potenziale pericolo per l’alta probabilità di innesco e sviluppo incendio;
Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.P.R. n. 753/1980;
Richiamate inoltre:
-
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di autorità di Protezione Civile n. 01/APC/2026 del 22/06/2026 avente per oggetto: Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Leggequadro in materia di incendi boschivi” e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna antincendio boschivo: dichiarazione “stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”. Anno 2026 nella quale dispone il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 22 giugno 2026 al 15 ottobre 2026, sull’intero territorio regionale e delle prescrizioni e divieti nelle zone boscate di cui all’allegato “A” della stessa ordinanza;
- la circolare della Prefettura dell’Aquila – Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, prot.n. 39055 del 05.06.2026, avente per oggetto: Attività antincendio boschivo 2026;
ORDINA
con decorrenza immediata
- a tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti la linea ferroviaria nel territorio del Comune di Pettorano sul Gizio, di tenere sgombri i terreni da alberi e siepi fino ad una distanza di 6 metri dalla più vicina rotaia e fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile;
- di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere tenuta sgombra da seccume vegetale.
AVVERTE
che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l’applicazione delle sanzioni amministrative da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dagli art.li 38 e 63 e del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 e successive modifiche
DISPONE
Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e ne sia data opportuna diffusione;
Che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo a:
• Prefetto dell’Aquila;
- Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco;
- Agenzia di Protezione Civile Regionale Abruzzo;
- Amministrazione Provinciale L’Aquila;
- Commissariato di Polizia di Stato;
• Ret
e Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Ancona – S.O. Unità Territoriale di Pescara;
• Ufficio Polizia Locale – Sede;
• Comando Stazione Carabinieri di Pettorano sul Gizio;
• Comando Carabinieri Forestali di Sulmona;
• Ufficio Tecnico – Sede;
il personale della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione della presente ordinanza
AVVISA
che a norma della disposizione di cui all’art. 3, 4° comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR Abruzzo entro il termine di sessanta giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto da parte dei destinatari, oppure ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di L’Aquila entro 30 giorni dalla pubblicazione.
IL SINDACO
Francesco Cantelmi