Voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano
Il decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, con una disposizione contenuta nell’articolo 1, ha introdotto la modalità di voto domiciliare.
Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare:
elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora;
gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori il raggiungimento del seggio elettorale).
Gli interessati dovranno far pervenire dal 10 FEBBRAIO al 2 MARZO 2026, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
Dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;
Copia della tessera elettorale;
Certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, con l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46.
Il Sindaco rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio una attestazione della avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.