Voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, di votare a domicilio.

Data:

10 febbraio 2026

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Voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano

 Il decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, con una disposizione contenuta nell’articolo 1, ha introdotto la modalità di voto domiciliare.

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare:

elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora;

gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori il raggiungimento del seggio elettorale).

 

Gli interessati dovranno far pervenire dal 10 FEBBRAIO al 2 MARZO 2026, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

Dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;

Copia della tessera elettorale;

Certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, con l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46.

 

Il Sindaco rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio una attestazione della avvenuta inclusione negli appositi elenchi.

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

Persone

Sig.ra Carmelina Giordano

Istruttore Amministrativo

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A cura di

Sindaco

Piazza Zannelli, 12, 67034, Pettorano sul Gizio, L'Aquila, Abruzzo, Italia

Email: sindaco@comune.pettorano.aq.it
Sindaco

Pagina aggiornata il 10/02/2026