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Deliberata la conferma delle aliquote IMU per l'anno 2025.
Il consiglio comunale nella seduta del 25 febbraio ha confermato le aliquote IMU. Dall'anno 2025 le norme prevedono che le aliquote devono essere deliberate entro il 28 febbraio.
Dall'anno 2025 le norme prevedono che le aliquote IMU devono essere deliberate entro il 28 febbraio e sulla base di un modello con fattispecie definite.
Il consiglio comunale nella seduta del 25 febbraio ha provveduto a deliberare confermando le seguenti aliquote IMU per l'anno 2025.
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,5%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019
SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)
0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)
0,96%
Terreni agricoli
Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160
Aree fabbricabili
1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)
0,86%
Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.